Riservatezza

Esiste un dovere di riservatezza che incombe su coloro che svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso l’organismo, rispetto alle dichiarazioni e informazioni comunque acquisite durante il procedimento di mediazione.
Per il mediatore tale dovere si estende alle parti del procedimento, rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna di esse durante le sessioni separate tenute. Il dovere di segretezza rispetto alle dichiarazioni rese separatamente può essere peraltro derogato dalle parti, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale.
In particolare, le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avviato a seguito dell’insuccesso della mediazione, né possono formare oggetto di testimonianza in un qualunque giudizio. Il mediatore, inoltre, non può essere costretto a deporre sulle stesse dichiarazioni o informazioni davanti ad ogni autorità, giudiziaria o di altra natura.

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