Guida alla procedura di mediazione

La modulistica, per l’avvio della procedura di mediazione, è scaricabile sul sito studiodiconciliazione.it, previa registrazione ed inviabile alla mail certificata 
Come si accede

Alla mediazione si accede con la presentazione ad uno degli appositi organismi di un’istanza contenente l’indicazione delle parti, dell’oggetto della domanda e la succinta esposizione delle ragioni che ne sono a fondamento. A seguito del deposito della domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni. L’incontro deve svolgersi presso la sede dell’organismo o nel luogo indicato dal regolamento di procedura.
Istanza di mediazione

L’istanza di mediazione e tutti i suoi allegati, in doppia copia, ovvero in originale e scansionata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica, debbono essere depositati o inviati via mail unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento come da tabella allegata (spese avvio procedura di mediazione, nome e cognome parte istante).
Un’istanza priva dell’attestazione dell’avvenuta corresponsione delle spese di avvio del procedimento  la rende irricevibile per la Segreteria.
La domanda può essere trasmessa anche per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , od a mezzo fax (per ulteriori recapiti consultare il sito nel link contatti).
L’istanza deve risultare debitamente compilata in tutte le sue parti. Lo studiodiconciliazione.it, provvederà ad effettuare una comunicazione di presa in carico dell’istanza con la modalità ritenuta più opportuna.
Spese per il procedimento

Le spese di avvio della procedura devono essere bonificate prima dell'inizio della procedura, ciascuna parte corrisponderà all’Organismo di conciliazione l’indennità prevista dalla rispettiva tabella allegata al Regolamento, a seconda del valore della controversia entro il primo giorno di mediazione e comunque prima del ritiro del verbale di mediazione.
Inizio procedura

Pervenuta I'istanza, verificata la sua ricevibilità e completezza, l’organismo, designato il mediatore, fissa il primo incontro tra le parti; le comunicazioni avvengono non oltre 45 giorni dal deposito della domanda. Le comunicazioni all’altra parte avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte istante può farsi parte attiva nelle comunicazioni. Al recapito indicato dall'istante nella domanda, verrà trasmessa copia dell’istanza,  il nominativo del Mediatore, la sede della conciliazione, la data e l’ora del primo incontro di pianificazione.
Le parti diverse da quella istante, qualora accettassero la procedura di conciliazione, hanno la facoltà di far pervenire alla Segreteria dell'Organismo, entro 10  giorni dalla ricezione della comunicazione e con le modalità sopra riportate, la dichiarazione di accettazione come da modulo predisposto. Una sintetica esposizione dei fatti oggetto della controversia nonché, la documentazione da essa ritenuta utile.
Il saldo delle indennità secondo la tabella di riferimento, liberamente consultabile sul sito studiodiconciliazione.it, deve essere corrisposto entro la fine del primo incontro di mediazione e comunque prima della data fissata per il rilascio del verbale di mediazione.
Svolgimento della procedura

La procedura si svolge in una o più sedute entro 3 mesi. Le parti in caso di mediazione obbligatoria devono avvalersi di un avvocato ai fini dell'esecutiità della mediazione. Il compenso del suddetto professionista è a carico delle parti e rimane un rapporto a se stante rispetto alla mediazione.
Il mediatore al termine delle sessioni formalizza il verbale di mediazione. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento.
Conclusione della procedura

La procedura di mediazione si ritiene conclusa nei seguenti casi:
a) assenza della parte invitata in mediazione, del che il mediatore incaricato redige apposito verbale, ovvero di sua iniziativa formula una proposta conciliativa, con tutte le conseguenze che la legge prevede;
b) le parti abbiano raggiunto un accordo su una composizione amichevole della controversia. In tal caso viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dalle parti dagli avvocati e dal mediatore;
c) il mediatore ravvisata l'impossibilità di raggiungere un accordo, può di sua iniziativa, ovvero su richiesta congiunta della parti, formulare una proposta, produttiva di tutte le conseguenze di legge.

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