Tipologie di mediazione

La mediazione, introdotta con il d.lgs. 24 ottobre 2023, nr.150 è un sistema di risoluzione obbligatorio delle controversie, relative a diritti disponibili alternativo al processo civile, rispetto alle controversie aventi ad oggetto alcune materie, è condizione di procedibilità. ed è quindi condizione di procedibilità con la scadenza del termine massimo per la mediazione (tre mesi), onde consentirne lo svolgimento.

Si possono distinguere tre tipi di mediazione:

Facoltativa

Al di fuori dei casi di mediazione obbligatoria e delegata dal giudice, le parti possono tentare anche in via facoltativa di raggiungere un accordo, rivolgendosi spontaneamente ad un Organismo di mediazione, per qualsiasi controversia in materia di diritti disponibili. Le parti decidono spontaneamente, a lite insorta ovvero in forza di una clausola di mediazione, di ricorrere al procedimento di mediazione.

Obbligatoria

Per alcune materie è obbligatorio far precedere la domanda giudiziale dall'esperimento del procedimento di mediazione, il ricorso ad esso costituisce condizione procedibilità della domanda per le azioni relative alle controversie in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. In tali casi il giudice assegna alle parti un termine per la proposizione dell'istanza di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro mesi. Se al momento di proposizione della domanda il procedimento di mediazione non si è concluso il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi. Il sistema adottato, dunque, non è quello della sospensione del giudizio e della conseguente necessità di riassunzione delle parti. Il giudice si limita a fissare l'udienza successiva nel rispetto del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di mediazione. Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria è comunque possibile richiedere al giudice i provvedimenti urgenti. Non è necessaria la preventiva istanza di mediazione nei seguenti casi:
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
-  nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- Qualunque sia l'oggetto della controversia il procedimento di mediazione non è obbligatorio nel caso di azioni esecutive, di procedimenti in camera di consiglio, dell'esercizio dell'azione civile in sede penale.

Delegata

Il giudice, inoltre, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione, fissando la successiva udienza dopo tre mesi. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
L'invito dovrà essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fisserà la successiva udienza dopo tre mesi e, se la mediazione non e' già stata avviata, assegnerà contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
L’adesione delle parti è stata prevista onde evitare che esse debbano soggiacere a un’iniziativa del giudice, senza essere convinte della possibilità di comporre la controversia in via stragiudiziale. La sollecitazione del giudice dovrebbe intervenire nell’ambito di controversie nella quali le parti avranno già mostrato disponibilità transattive, ovvero quando è necessario decidere solo sulla quantificazione del danno. In ogni caso, la mediazione sollecitata dal giudice si affianca, senza sostituirla, alla conciliazione giudiziale.

Cerca

Elenco Professionisti

CLICCA QUI per visualizzare l'elenco dei professionisti convenzionati.

Consulta la PRIVACY POLICY.

Registrati

CLICCA QUI per poter scaricare tutti i moduli offerti dal nostro sito.